Responsabilità sportiva
La condotta di gioco o estranea al gioco che l'ordinamento sportivo sancisce come contraria ai principi di lealtà, correttezza e parità che devono caratterizzare la competizione è passibile di sanzione non solo nell'ordinamento sportivo ma anche nell'ordinamento statale, sia in sede civile che penale.
La condotta dell'atleta sarà giudicata pericolosa non in base ad un comune criterio di prevedibilità del pericolo, ma quando crei situazioni di pericolo incompatibili con le finalità e la disciplina tecnica del gioco; cosicché l'evento che ne derivi sia conseguenza abnorme ascrivibile ad un comportamento che trascende i confini della tutela sportiva. Esempio: è responsabile un atleta esperto di uno sport da combattimento che in allenamento, contravvenendo alle istruzioni dell'allenatore, contro un principiante di categoria inferiore, colpisce l'avversario con colpi pesanti causandone la morte.
In gara, il rispetto dei regolamenti vale a scagionare la condotta di un soggetto quando l'evento letale sia stato provocato dall'innoservanza degli stessi da parte della vittima.